Termine | Definizione |
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CLAUSOLA DI RECESSO |
Consente all'assicuratore di recedere dal contratto con un preavviso (normalmente di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo scadere di un certo termine (di regola 30 giorni) dalla definizione del medesimo, avvenuta col pagamento dell'indennità o in altro modo. Se il recesso non è consentito bilateralmente (assicuratore e contraente) rientra tra le clausole abusive.
Nel Ramo Malattia va facendosi strada la tendenza, da parte di alcune imprese, di rinunciare alla facoltà di disdetta, vuoi dalla stipulazione del contratto, vuoi dopo un "periodo di osservazione" di uno o due anni.
In alcuni contratti di riassicurazione viene indicata la clausola di recesso, che permette al riassicuratore di recedere da ogni impegno in caso di grave e continuata inosservanza di una delle condizioni pattuite.
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